Le procedure di vendita sono subordinate all’obbligo della presenza fisica, al fine di procedere all’adeguata verifica di chi vende oro o argento. L’acquisto di oggetti preziosi, da parte di C.D.O. da soggetti privati è disciplinato dalla legge 7- 2000, che regolamenta questo settore.
Viene precisato infatti che: “È fatto divieto assoluto di acquistare oggetti preziosi per corrispondenza o con modalità online”.
Questa disposizione obbliga pertanto l’operatore professionale ad identificare personalmente il venditore con documento di identità in corso di validità e codice fiscale.
Per quanto riguarda il pagamento dei beni preziosi ceduti, la normativa mette il limite a € 499 il pagamento in contanti, per tutto il resto, C.D.O. emette assegni o bonifici bancari a seconda delle esigenze del cliente.
Si precisa altresì che tutti i ricavi dalla vendita dei beni preziosi non sono soggetti a tassazione. Per importi elevati, quindi tracciati, il beneficiario potrà giustificare la movimentazione di denaro adducendo proprio a “ricavi da vendita di preziosi personali”.
Alfonso Pagani
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